Legge 10 febbraio 2015, n. 17 Art. 2Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.