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Legge 27 febbraio 2015, n. 18 · Legge 27 febbraio 2015, n. 18 — Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati. (15G00034)

Legge 27 febbraio 2015, n. 18 Art. 6Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 , le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.

Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge: «Art. 9. Azione disciplinare. - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta. Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione. 2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa. 3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».