Legge 18 giugno 2015, n. 101 Art. 3
Autorita' centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Autorita' centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.