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Legge 18 giugno 2015, n. 95 · Legge 18 giugno 2015, n. 95 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. (15G00106)

Legge 18 giugno 2015, n. 95 Art. 7Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense

In KraftAmtlicher Text

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.