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Legge 18 giugno 2015, n. 95 · Legge 18 giugno 2015, n. 95 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. (15G00106)

Legge 18 giugno 2015, n. 95 Art. 9Sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall' articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .

2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.