Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Art. 49Miscelazione dei rifiuti
Capo VI Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
1. All' articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge». ((3))
------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.