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Legge 28 aprile 2016, n. 57 · Legge 28 aprile 2016, n. 57 — Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)

Legge 28 aprile 2016, n. 57 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarita' degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessita'.

Note all' art. 8: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.