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Legge 28 giugno 2016, n. 130 · Legge 28 giugno 2016, n. 130 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (16G00143)

Legge 28 giugno 2016, n. 130 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.