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Legge 28 giugno 2016, n. 130 · Legge 28 giugno 2016, n. 130 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (16G00143)

Legge 28 giugno 2016, n. 130 Art. 17Contributi deducibili agli effetti IRPEF

In KraftAmtlicher Text

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.