Legge 28 giugno 2016, n. 130 Art. 6Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilita' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.