Legge 7 luglio 2016, n. 122 Art. 31Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI
Capo VII Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
1. All' articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».