Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 luglio 2016, n. 133 · Legge 11 luglio 2016, n. 133 — Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. (16G00145)

Legge 11 luglio 2016, n. 133 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 376, primo comma, del codice penale , dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e».

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' articolo 376 del codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.».