Legge 19 agosto 2016, n. 166 Art. 18Disposizioni finali
Capo III Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile .
((1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 2, commi 350 , 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))