Legge 14 novembre 2016, n. 220 Art. 41Entrata in vigore
Capo VII Disposizioni transitorie e finali
1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Capo VII Disposizioni transitorie e finali
1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.