Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 4Norme generali
Titolo II NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Capo I NORME GENERALI
1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.