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Legge 12 dicembre 2016, n. 238 · Legge 12 dicembre 2016, n. 238 — Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 83Competenza all'irrogazione delle sanzioni

Capo V DISPOSIZIONI COMUNI

In KraftAmtlicher Text

1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge e' effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome e' effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.

3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, ((commi da 1 a 3)) , 79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.