Legge 21 dicembre 2016, n. 252 Art. 4Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.