Legge 19 maggio 2017, n. 86 Art. 3Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.