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Legge 22 maggio 2017, n. 81 · Legge 22 maggio 2017, n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (17G00096)

Legge 22 maggio 2017, n. 81 Art. 4Apporti originali e invenzioni del lavoratore

Capo I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

In KraftAmtlicher Text

1. Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .

Note all'art. 4: - Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.