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Legge 3 luglio 2017, n. 105 · Legge 3 luglio 2017, n. 105 — Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)

Legge 3 luglio 2017, n. 105 Art. 4Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 393-bis del codice penale , dopo le parole: «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 393-bis del Codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 393-bis (Causa di non punibilita'). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.».