Legge 4 dicembre 2017, n. 200 Art. 2Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.