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Legge 11 gennaio 2018, n. 4 · Legge 11 gennaio 2018, n. 4 — Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 Art. 2Modifiche all'articolo 577 del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 577 del codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».