Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 · Legge 11 gennaio 2018, n. 4 — Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 Art. 8Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

In KraftAmtlicher Text

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all' art. 8: - La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012 .