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Legge 11 gennaio 2018, n. 6 · Legge 11 gennaio 2018, n. 6 — Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (18G00022)

Legge 11 gennaio 2018, n. 6 Art. 5Misure di tutela

Capo II Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere:

a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;

c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;

d) il trasferimento in luoghi protetti;

e) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

f) l'utilizzazione di documenti di copertura ((nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela)) ;

g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;

h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.