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Legge 11 gennaio 2018, n. 6 · Legge 11 gennaio 2018, n. 6 — Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (18G00022)

Legge 11 gennaio 2018, n. 6 Art. 8Durata delle speciali misure di protezione

Capo II Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti

In KraftAmtlicher Text

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualita' e gravita' del pericolo e sull'idoneita' delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).