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Legge 19 giugno 2019, n. 56 · Legge 19 giugno 2019, n. 56 — Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)

Legge 19 giugno 2019, n. 56 Art. 2Misure per il contrasto all'assenteismo

In KraftAmtlicher Text

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .

5. ((...)) al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici ((nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)) , e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.