Legge 29 luglio 2019, n. 80 Art. 4Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.