Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Art. 21Clausola di salvaguardia
SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .