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Legge 5 marzo 2024, n. 21 · Legge 5 marzo 2024, n. 21 — Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998)). (24G00041)

Legge 5 marzo 2024, n. 21 Art. 17

Capo I Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali

In KraftAmtlicher Text

Semplificazione delle modalita' di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per piu' assemblee, in deroga all' articolo 2372, secondo comma, del codice civile ».

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Gestione di portafogli). - 1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell' articolo 1727 del codice civile ; c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per piu' assemblee, in deroga all' articolo 2372, secondo comma, del codice civile . 1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. 2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.».