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Legge 6 giugno 2025, n. 82 · Legge 6 giugno 2025, n. 82 — Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. (25G00089)

Legge 6 giugno 2025, n. 82 Art. 13Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 727-bis, primo comma, del codice penale , le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro».

2. All' articolo 733-bis del codice penale , le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».

Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro 3.». «Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). - Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6000 euro.».