Legge 6 giugno 2025, n. 87 Art. 2Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: « e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele) ».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 275 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 275 (Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati»). - 1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione: a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia); d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova); e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele).».
Verweist auf
- Legge 6 giugno 2025, n. 87 Art. 275