Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Art. 21Entrata in vigore
SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Avvertenza: La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 21 gennaio 2026, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .