Legge 7 maggio 2026, n. 70 Art. 13Organizzazioni senza scopo di lucro
Capo III Disposizioni per la valorizzazione dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte.
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.