Legge 7 maggio 2026, n. 87 Art. 2Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto
1. All' articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128 , le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 30 luglio 2012, n. 128 , come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ministri di culto). - 1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili. 2. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia: a) hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile; b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.».