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Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596 · Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596 — Modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (025U0596)

Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All' art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sono aggiunti i commi seguenti: «Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finche' non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro per le finanze, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo. «L'assenso del Ministro per le finanze puo' anche essere dato preventivamente, per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della Ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata».