Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 · Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 — Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 Art. 21

Capo IV. Olii.

In KraftAmtlicher Text

Chiunque fabbrica od intende fabbricare olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve farne denunzia, per iscritto, al podesta' del Comune in cui vuole esercitare tale industria e contemporaneamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: La denunzia deve contenere il nome, il cognome e la paternita', ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonche' la indicazione del sito in cui e' posta la fabbrica e il deposito degli olii suddetti e infine quella del vegetale da cui l'olio viene estratto. Gli olii di cui al primo comma, estratti da vegetali diversi dal sesamo, anche se importati dall'estero, debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica. E' vietato fabbricare, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio olii vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggerne il colore. ((28))

--------------- AGGIORNAMENTO (28) - La L. 4 agosto 1975, n. 417 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316 , convertito senza modificazioni dalla L. 12 maggio 1930, n. 776 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati: il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776 , concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili".