Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 Art. 21
Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli e' punita con le seguenti pene pecuniarie, oltre alle maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale , al pagamento delle tasse, diritti e canoni non corrisposti, ed alla confisca, in caso di recidiva, degli apparecchi ed accessori in contravvenzione gravati di tassa: da L. 100 a L. 2000 per tutte le infrazioni commesse da fabbricanti, commercianti e rivenditori di apparecchi per radioaudizione circolare e di parti dei medesimi soggetti a tassa; di L. 200 per uso di apparecchi atti o adattabili alle radioaudizioni circolari senza la prescritta licenza-abbonamento; da L. 100 a L. 1000 per tutte le infrazioni non contemplate dal presente decreto. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'art. 21 del citato R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 , comminata contro gli abusivi detentori di apparecchi, e' stabilita in L. 500".