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Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 · Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 — Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli e' punita con le seguenti pene pecuniarie, oltre alle maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale , al pagamento delle tasse, diritti e canoni non corrisposti, ed alla confisca, in caso di recidiva, degli apparecchi ed accessori in contravvenzione gravati di tassa: da L. 100 a L. 2000 per tutte le infrazioni commesse da fabbricanti, commercianti e rivenditori di apparecchi per radioaudizione circolare e di parti dei medesimi soggetti a tassa; di L. 200 per uso di apparecchi atti o adattabili alle radioaudizioni circolari senza la prescritta licenza-abbonamento; da L. 100 a L. 1000 per tutte le infrazioni non contemplate dal presente decreto. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio D.L. 17 novembre 1927, n. 2207 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'art. 21 del citato R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 , comminata contro gli abusivi detentori di apparecchi, e' stabilita in L. 500".