Regio decreto 6 gennaio 1867, n. 1862 Art. 2
Alle espropriazioni dei terreni a tal uopo occorrenti si procedera' a termini di Legge; e le medesime dovranno essere compiute, come pure i lavori da eseguirsi, nel termine di un anno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi' 6 gennaio 1867. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addi' 15 gennaio 1867 Reg. 39 Atti del Governo a c. 7. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI. E. CUGIA.