Regio decreto 22 agosto 1867, n. 3894 Art. 2
E' autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passivita' che appartengono a ciascuno dei predetti Comuni, in conformita' delle deliberazioni comunali sovra accennate.
E' autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passivita' che appartengono a ciascuno dei predetti Comuni, in conformita' delle deliberazioni comunali sovra accennate.