Regio decreto 14 giugno 1868, n. 4454 Art. 2
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Pandino, cui si procedera' a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addi' 14 giugno 1868. VITTORIO EMANUELE. C. CADORNA.