Regio decreto 1 luglio 1869, n. 2184 Art. 2
Cessano per conseguenza di essere soggetti alle servitu' militari, dipendenti da dette piazze e posti fortificati, i terreni adiacenti, nei limiti stabiliti dalle Leggi in vigore.
Cessano per conseguenza di essere soggetti alle servitu' militari, dipendenti da dette piazze e posti fortificati, i terreni adiacenti, nei limiti stabiliti dalle Leggi in vigore.