Regio decreto 1 giugno 1871, n. 76 Art. 3
La Banca e' ammessa a godere dei privilegi sanciti dalla Legge del 21 giugno 1869, n. 5160 , a favore delle Societa' e degli Istituti di credito agrario.
La Banca e' ammessa a godere dei privilegi sanciti dalla Legge del 21 giugno 1869, n. 5160 , a favore delle Societa' e degli Istituti di credito agrario.