Regio decreto 14 ottobre 1871, n. 515 Art. 2
Fino alla costituzione dei novelli Consigli dei Comuni sopra nominati, cui si procedera' a cura dei Prefetti delle rispettive Provincie in base alle liste elettorali amministrative, debitamente riformate a norma della Legge comunale, le attuali Rappresentanze comunali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.