Regio decreto 29 settembre 1872, n. 421 Art. 3
Il fondo stabilito per le operazioni del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari e' di lire cinquecentomila con facolta' di aumento.
Il fondo stabilito per le operazioni del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari e' di lire cinquecentomila con facolta' di aumento.