Regio decreto 22 dicembre 1872, n. 490 Art. 2
Le modificazioni da farsi allo statuto della Societa' sono le seguenti: A) In fine dell'articolo 10 sono aggiunte queste parole: «per le obbligazioni che la Societa' deliberasse di emettere e' necessaria l'approvazione governativa.» B) Nell'articolo 11, paragrafo n. 1, sono cancellate le parole «ai quali saranno dati nella proporzione delle respettive azioni uno o piu' titoli speciali e trasmissibili.» C) Nell'articolo 15, alle parole «cinque Consiglieri» sono sostituite le parole «sei Consiglieri.» D) Nell'articolo 24, alle parole «piu' di cento voti» sono sostituite le parole «piu' di venti voti.» E) Nell'articolo 28, dopo le parole «e' convocata un'altra volta,» sono inserite queste: «prima che passi un mese.» F) Nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, dopo le parole «venti azionisti,» sono inserite le parole «od un numero minore purche'.» G) In fine dell'articolo 35 sono aggiunte queste parole: «se il numero dei componenti la Societa' fosse o divenisse minore di 30, dovranno intervenire alla adunanza tanti azionisti che rappresentino i tre quarti almeno del loro numero totale.»