Regio decreto 3 gennaio 1875, n. 2335 Art. 2
I dodici accademici residenti hanno uno stipendio di lire mille per ciascuno; e quattro di essi particolarmente incaricati della compilazione del Vocabolario hanno per tale ufficio un soprasoldo di lire duemilasettecento ciascuno, aumentabile come e' detto in appresso.