Regio decreto 3 gennaio 1875, n. 2335 Art. 7
Abolito il posto di terzo copista, e' ripristinato l'ufficio di commesso con l'annuo stipendio di lire duemiladugento.
Abolito il posto di terzo copista, e' ripristinato l'ufficio di commesso con l'annuo stipendio di lire duemiladugento.