Regio decreto 3 gennaio 1875, n. 2335 Art. 9
Ai tre accademici residenti che prima del maggio 1874 si trovavano in ufficio di compilatori sara' applicato il disposto dell'articolo terzo allorquando il loro stipendio, computata la provvisione di accademico e il soprasoldo di compilatore venga ad essere non minore di lire cinquemila. Per altro anch'essi non potranno accettare nessun nuovo pubblico ufficio permanente, ne' uffici temporanei che gli impedissero d'attendere al lavoro accademico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare. Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1875. VITTORIO EMANUELE. R. Bonghi.