Regio decreto 18 febbraio 1875, n. 2388 Art. 2
In esso Collegio verranno raccolti, istruiti ed educati i figliuoli degli insegnanti pubblici nazionali, e di preferenza quelli degli insegnanti elementari.
In esso Collegio verranno raccolti, istruiti ed educati i figliuoli degli insegnanti pubblici nazionali, e di preferenza quelli degli insegnanti elementari.