Regio decreto 5 dicembre 1875, n. 1165 Art. 2
Le deliberazioni dell'assemblea generale di questa societa', portanti emissione di azioni oltre alle 200, e quelle per modificazioni allo statuto sociale e per la proroga della durata sociale, non saranno esecutorie senza l'autorizzazione del Governo. Il resoconto annuale della societa' dovra' essere trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio cogli analoghi documenti, appena sia stato approvato dall'assemblea generale.